DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T) | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T)

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

Come fare le DAT

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge; per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro;
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
  • dal notaio;
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani residenti all’estero.

Le DAT sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale. Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Per depositare le DAT è necessario prendere appuntamento telefonico con l’Ufficio servizi Demografici e Protocollo del Comune di Ceto (BS) al numero 0364.436126.  Si sottolinea che il funzionario addetto non è tenuto a fornire informazioni sul contenuto delle DAT, ma si limita a riceverle, registrarle e conservarle.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 22 dicembre 2017, n. 219; DM 10 dicembre 2019, n. 168.

Modalità di avvio:

Istanza di parte