I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:
- Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all'estero.
Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi, nel rispetto delle seguenti condizioni: consenso di entrambi i coniugi; assenz di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente autosufficienti; assenza di patti di trasferimento patrimoniale.
Presupposto al divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente: da almeno 12 mesi dalla comparizione davanti al presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale; da almeno 6 mesi nel caso di separazione consensuale, cioè tramite accordo omologato dal giudice.
LE FASI DEL PROCEDIMENTO:
1) Fase istruttoria. Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi, con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio (si veda modulo in allegato). L'Ufficiale dello Stato Civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo e ad acquisire i documenti necessari al procedimento. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data di redazione dell'accordo.
2) Redazione dell'accordo. Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità in corso di validità per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere l'accordo.
3) Conferma dell'accordo. Il giorno dell'accordo viene fissata la data per la conferma dell'accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall'accordo stesso: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all'Ufficiale dello Stato Civile una ulteriore dichiarazione di conferma. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Gli effetti si producono dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.
COSTO: versamento di euro 16 da effettuarsi sull'IBAN IT 73 E 07601 03200 001055128910.