La DICHIARAZIONE DI NASCITA è obbligatoria per iscrivere il neonato o la neonata nel registro di Stato Civile e nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente; deve essere fatta:
• entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
• entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può ugualmente riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; viene in ogni caso trasmessa segnalazione al Procuratore della Repubblica.
CHI PUO' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA?
1) Se i genitori sono coniugati, uno dei due o entrambi • un loro procuratore speciale • il medico o l' ostetrica che hanno assistito al parto • persona generica che ha assistito al parto;
2) se i genitori non sono coniugati, dal padre e dalla madre congiuntamente, qualora intendano riconoscere entrambi il figlio • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio • dal solo padre se la madre non acconsente ad essere nominata.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per effettuare la dichiarazione di nascita occorre presentarsi all'Ufficio di Stato Civile muniti di:
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
2) Documento valido di identità personale del/i dichiarante/i; per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o il permesso di soggiorno.
SCELTA DEL NOME:
Il nome deve obbligatoriamente corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre. Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti / certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola. Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
SCELTA DEL COGNOME:
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21.12.2016 è possibile, all'atto della dichiarazione di nascita in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori, attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno (vedasi modulo in allegato). In caso di mancata esplicitazioneo di diversa indicazione, il neonato avrà automaticamente il solo cognome paterno.
Orari di ricevimento dell'ufficio