L'AUTOCERTIFICAZIONE (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) è la dichiarazione, prevista dal DPR 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio. 
	
		Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 
	
		- data e luogo di nascita;
		- residenza;
		- cittadinanza;
		- godimento dei diritti civili e politici;
		- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
		- stato di famiglia;
		- esistenza in vita;
		- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
		- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
		- appartenenza a ordini professionali;
		- titolo di studio, esami sostenuti;
		- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
		- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
		- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
		- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
		- stato di disoccupazione;
		- qualità di pensionato e categoria di pensione;
		- qualità di studente;
		- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
		- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
		- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
		- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
		- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
		- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
		- qualità di vivenza a carico;
		- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
		- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
	
		
		Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
	
		- medici;
		- sanitari;
		- veterinari;
		- di origine;
		- di conformità CE;
		- di marchi;
		- di brevetti.
	
		Chi può produrre un'autocertificazione?
 
	
		- 
			cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- 
			cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia relativamente a stati, qualità personali e fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
		Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:
	
		- 
			MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
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			INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
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			INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
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			CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
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			CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.