Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Riferimenti normativi:
Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012,
Si comunica (sia ai cittadini residenti e non residenti, sia ai dipendenti o a chiunque vorrà fornire notizie) che è possibile usare i seguenti recapiti in ordine di preferenza per qualsiasi segnalazione che sia interente l'anticorruzione, si ricorda che il Segretario comunale è individuato dalla Legge 190/2012 come responsabile della prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti ed è dirigente degli enti locali ma dipendente del Ministero dell'Interno:
Per comunicazioni istituzionali o ufficiali (con sistemi asincroni)
- - email del segretario generale in carica segretario@comune.ceto.bs.it
- - PEC Comune: info@pec.comuneceto.eu (solo se avete una PEC)
- - email "normale" del Comune: info@comune.ceto.bs.it
Per comunicazioni istituzionali o ufficiali (con sistemi sincroni)
- Telefono +39 0364436130 e Fax +39 0364434418
L.190/2012:
51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».