Informazioni
Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Richiesta
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Ceto (BS), coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone, nè da rapporti di parentela, affinità o adozione. I soggetti interessati alla costituzione di una convivenza di fatto devono prendere appuntamento con l'Ufficio servizi Demografici e Protocollo al numero telefonico 0364.436126.
In base alla Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto: hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario; in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali; diritti inerenti alla casa di abitazione; successione nel contratto di locazione della casa in caso di recesso del conduttore; inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare; diritti del convivente nell'attività di impresa; risarcimento in caso di decesso del convivente dovuto ad illecito di terzo.
L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto. Il contratto può contenere:
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- l'indicazione della residenza.
Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti, in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.