PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO - MATRIMONIO | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO - MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio è il procedimento con il quale l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio; l'affissione all'albo pretorio vale come pubblicità / notizia ai fini di eventuali opposizioni. La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche nel caso di matrimonio religioso, ed è fatta nei comuni di residenza dei nubendi. Materialmente, la pubblicazione consiste nell’affissione per otto giorni all’Albo Pretorio on – line del Comune di un atto recante l’indicazione delle generalità delle persone che intendono contrarre matrimonio.

Il procedimento per le pubblicazioni di matrimonio consta di 3 fasi:

• avvio della pratica di matrimonio: la richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente e contemporaneamente, o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro di culto. Al fine di rendere un miglior servizio all’utenza si consiglia di concordare con l’Ufficio di Stato Civile data ed ora della firma del verbale al n. 0364/436126.

• Fase istruttoria: l'Ufficiale di Stato Civile acquisisce d'ufficio la documentazione necessaria a comprovare l'esattezza dei dati dichiarati utili alla celebrazione, presso i Comuni di nascita e di residenza.

• Esposizione delle pubblicazioni: L’Ufficiale dello Stato Civile, verificata la documentazione acquisita, provvede all’esposizione delle pubblicazioni all'Albo pretorio e richiede analoga pubblicazione al Comune di residenza dell’altro sposo, se diverso da Ceto. Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni completi.

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (€ 32,00 se uno degli sposi non è residente nel Comune e si rende quindi necessario procedere alla richiesta di pubblicazioni ad altro Comune). Il matrimonio deve essere celebrato entro i 6 mesi (180 giorni) successivi alla pubblicazione.

REQUISITI:

- Maggiore età; i minorenni devono essere in possesso dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

Il certificato di eseguite pubblicazioni può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione. Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Il matrimonio religioso è celebrato davanti al Sacerdote o al Ministro di Culto e produce gli effetti civili a condizione che venga trascritto nei registri di matrimonio del Comune. La trasmissione dell’atto all’Ufficio di Stato Civile del Comune per la trascrizione, di norma, avviene a cura del Parroco o del Ministro di Culto.

Il matrimonio civile si celebra in Comune, davanti al Sindaco o suo delegato ed in presenza di due testimoni. La data e l’ora devono essere concordate con congruo anticipo.

REGIME PATRIMONIALE DEL MATRIMONIO

Gli sposi possono scegliere il regime della separazione dei beni. In questo caso devono dichiararlo:

• all’Ufficiale dello Stato Civile se matrimonio civile;

• al Sacerdote o al Ministro di Culto se religioso. Se gli sposi non dichiarano nulla, entrano automaticamente nel regime di comunione dei beni.

Fanno parte della comunione dei beni: • acquisti compiuti insieme o separatamente dai coniugi durante il matrimonio (esclusi i beni personali); • aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; • utili e incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio. Non fanno parte della comunione dei beni: • beni di proprietà o titolarità di diritto di godimento antecedenti il matrimonio; • beni successivi al matrimonio acquisiti per donazione o eredità, di cui non è stata specificata l’attribuzione in comunione. • Beni di uso strettamente personale del coniuge; • Beni che servono alla professione del coniuge non facenti parte di un’azienda gestita in comunione.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127. Codice Civile artt. 84 e seguenti.

Modalità di avvio:

Istanza di parte