DICHIARAZIONE DI RESIDENZA - CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL COMUNE - TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL'ESTERO | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA - CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL COMUNE - TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL'ESTERO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Dal 9 Maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 04/04/2012, n. 35, che introduce il "Cambio di residenza in tempo reale".

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - trasferimento di residenza da altro Comune e dall'estero, cambi di abitazione, scissioni ed aggregazioni non solo attraverso lo sportello comunale, ma anche:

• per via telematica: all’e-mail info@comune.ceto.bs.it oppure con PEC all’indirizzo info@pec.comuneceto.eu L’invio in via telematica è efficace qualora venga soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale; b) identificazione del dichiarante mediante utilizzo della CIE o della Carta Regionale dei Servizi (CRS); c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune; d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante tramite posta elettronica semplice.

• per raccomandata, indirizzata a: Comune di CETO - Ufficio servizi Demografici e Protocollo, Via G.Marconi 8 - 25040 CETO (BS);

• per fax al numero 0364/434418;

La dichiarazione per essere accettata dovrà contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dall'apposito modello ministeriale di dichiarazione di residenza (in allegato). I cittadini appartenenti all’Unione Europea o a Stati terzi, oltre alla dichiarazione devono presentare anche la documentazione indicata, a seconda dei casi, nell’ALLEGATO A oppure nell’ALLEGATO B (entrambi qui reperibili).

REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPISTICHE DEGLI ACCERTAMENTI

A seguito della dichiarazione resa, l’ufficio anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime, e rilascerà all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/1990. Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione verranno effettuati dei controlli per verificare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento l’Ufficio Anagrafe è a completa disposizione negli orari di apertura (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12) o per telefono al numero 0364.436126.

 

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge Anagrafica). D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento Anagrafico). Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” – Modalità di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo reale”). Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Modalità di avvio:

Istanza di parte